In realtà, la tassa sui rifiuti, Tari va corrisposta anche sulle pertinenze senza allaccio alle utenze: il tributo, infatti, si paga anche su box, garage, cantine, parcheggi o autorimesse non dotate di energia elettrica.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza 23058 del 17 settembre 2019.
Il fatto che l’area del box auto non sia dotata di allaccio alle utenze non esclude il contribuente dal pagamento della Tari e non viola il principio secondo il quale “chi inquina paga”.
In tal caso, la produzione di rifiuti è assunta in via presuntiva.
Cade quindi la possibilità di beneficiare dell’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti sulle pertinenze della casa qualora siano prive di allaccio alle utenze, elemento che è invece considerato fattore determinante per fruire dell’esenzione Tari sulla casa disabitata.
Sono considerate aree passibili di produzione di rifiuti in via presuntiva anche i locali pertinenziali alla casa come cantine, garage, box auto o parcheggi, anche qualora privi di allacci alle utenze.
È questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione che, considera irrilevante il fatto che un locale non sia allacciato alla fornitura elettrica.
Si tratta di un elemento che, da solo, non è abbastanza per dimostrare il non utilizzo dello stesso.
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