Paolo Rastelli

Il conto corrente della mia società ha subito da parte di Agenzia delle Entrate un pignoramento presso terzi ex art 72 bis dpr 602/73. A seguito di ciò hanno accolto la mia richiesta di rateizzazione, ho quindi pagato la prima rata ed Agenzia mi ha comunicato tramite pec che appunto a seguito del pagamento della prima rata non potevano più proseguire la relativa procedura di recupero coattivo ex articolo 19 comma 1 quarter dpr 602/73.

Mi è stato quindi sbloccato il conto, ma recandomi in banca le somme presenti al momento del pignoramento non sono comunque disponibili. In banca mi hanno detto che Agenzia delle entrate ha mandato loro una comunicazione in cui si affermava che il conto doveva essere sbloccato ma le somme dovevano trattenersi. Ma che senso ha? Non è un abuso da parte di Agenzia? La normativa del dpr 602/73 da loro richiamato consente questa possibilità? Cosa posso fare?

Grazie per aver chiarito che il pignoramento è stato eseguito con la procedura esattoriale di cui all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 e non in base alla procedura ordinaria ex articolo 543 del codice di procedura civile.

L’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito esattoriale evita l’iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo e l’avvio di nuove azioni esecutive nei confronti del debitore (ad esempio, recupero coattivo del debito residuo).

Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione impedisce le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (nella fattispecie, impedisce la prosecuzione del pignoramento del conto corrente). Tuttavia, nel caso particolare di pignoramento del conto corrente ex articolo 72 bis del dpr 602/1973, se la banca ha già reso dichiarazione positiva (ha comunicato ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell’esistenza di un saldo attivo) e abbia assegnato il credito pignorato, nessun ripristino del saldo precedente è più possibile.


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