Simonetta Folliero

Due sono le procedure che Agenzia delle Entrate Riscossione può (a propria discrezione) seguire nel pignoramento di crediti verso terzi, nella fattispecie pignoramento del conto corrente intestato al debitore: la prima in base all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, la seconda ex articolo 543 del codice di procedura civile.

La procedura esattoriale prevista dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 prevede che un ufficiale della riscossione (un funzionario abilitato dell’Agenzia) rediga e sottoscriva direttamente un ordine alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di sessanta giorni.

Con la citazione innanzi al giudice ex articolo 543 del codice di procedura civile, invece, la banca è soggetta agli obblighi che la legge impone al custode: in altre parole, la banca è tenuta ad accantonare (e non rendere disponibile), fino alla data fissata per l’udienza giudiziale di assegnazione dei frutti del pignoramento, l’importo del credito precettato aumentato della metà. E a nulla, in assenza della decisione del giudice adito, possono servire le comunicazioni inoltrate via pec al custode dal creditore procedente.

Comunque, nulla toglie che, nell’udienza di assegnazione delle somme pignorate, Agenzia delle Entrate Riscossione chieda (e ottenga) il sequestro conservativo (articolo 671 del codice di procedura civile) dell’importo in custodia al terzo pignorato, per evitare che il debitore interrompa il pagamento delle rate dopo aver spostato altrove la liquidità. Tutto questo non sarebbe accaduto se l’istanza di rateizzazione fosse stata presentata prima della notifica dell’atto di pignoramento.

Nell’impossibilità di leggere le carte e/o di ulteriori precisazioni, per ora nulla è possibile aggiungere.


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