Rosaria Proietti

L’articolo 2 bis della legge 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Naturalmente, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale ed, eventualmente extrapatrimoniale (danno esistenziale, biologico, da stress), occorre comunque rivolgersi al giudice, documentare puntualmente il danno subito (anche da punto di vista medico, se necessario), e anticipare il contributo unificato (spese di giudizio che sono proporzionali all’importo preteso a risarcimento), oltre alla spese per la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) di natura medica, se necessaria e agli onorari d’avvocato.

Attenzione: per la richiesta di documenti da parte del cittadino italiano ad una ambasciata italiana all’estero è talvolta necessario che venga previamente formalizzato l’assenso da parte dell’ufficio nazionale territorialmente competente in base alla residenza del richiedente, il che comporta una tolleranza maggiore per l’eventuale ritardo.


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