Paolo Rastelli

Da quanto ci sembra di capire, Riscossione Sicilia ha iscritto ipoteca sull’usufrutto ex articolo 2814 del codice civile, dal momento che per ipotecare la nuda proprietà il concessionario avrebbe dovuto preliminarmente chiedere al giudice la revoca dell’atto di donazione, cosa che non avrebbe potuto fare dal momento che il diritto del creditore di esercitare azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (articolo 2903 del codice civile).

Ricordiamo che l’ipoteca costituita sull’usufrutto si estingue col cessare di questo (in pratica con la morte dell’usufruttuario): uuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario, ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.


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