Loredana Pavolini

Le preoccupazione di chi riceve denaro da un soggetto che non riconosce tale pagamento come riconducibile ad una obbligazione non prescritta e che si intende estinguere, seppure con un importo ridotto e magari dilazionato (a saldo stralcio), è quella di poter essere successivamente denunciato, da chi paga, per il reato di estorsione.

Se si intende estinguere il debito, senza riconoscere gli aggravi applicati dal creditore (interessi legali e moratori nonché eventuali penalità), si può anche fare riferimento, nel modulo e nello scambio epistolare inerente la trattativa, al debito residuo alla data di scadenza del piano di ammortamento (più aggravi di legge).

In ogni caso, qualora l’accordo stragiudiziale a saldo stralcio non andasse in porto ed il creditore volesse procedere giudizialmente, dovrà sempre chiedere un decreto ingiuntivo basato sul contratto originario (non quello a saldo stralcio) ed applicando interessi e penalità previste dalla normativa vigente e dal contratto stesso (non fondati semplicemente su dichiarazioni unilaterali presuntivamente e implicitamente accettate in base alle comunicazioni intercorse con il debitore, presentando al giudice, come prova di acquiescenza, la proposta di composizione stragiudiziale del contenzioso su un importo ridotto rispetto a quello preteso). E, comunque, la pretesa del creditore potrà sempre essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e/o nelle obbligatoria fase di mediazione prima di instaurare il contenzioso giudiziale vero e proprio.


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