Chiara Nicolai

Il fermo amministrativo, provvedimento di natura esattoriale, impedisce al proprietario dell’auto sia l’uso del veicolo sia il trasferimento di proprietà, anche in seguito ad espropriazione: il che penalizzerebbe il creditore che avesse già iscritto al Pubblico Registro Amministrativo un’ipoteca sullo stesso bene.

Ne discende che il fermo amministrativo disposto su un veicolo su cui già insiste iscrizione ipotecaria, sarebbe illegittimo.

Se, infatti, i mezzi di tutela del credito a disposizione di Agenzia delle Entrate Riscossione devono essere finalizzati a garantire l’esigibilità dei crediti erariali, essi devono anche essere adottati dal concessionario con molta cautela e senza costituire una penalizzazione nei confronti di terzi.

Va tuttavia ricordato che l’iscrizione ipotecaria su un bene mobile conserva il suo effetto per cinque anni (articolo 2, comma 5, regio decreto legislativo 436/1927), trascorsi i quali l’ipoteca perde efficacia. Trascorso il quinquennio, qualora ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza, Agenzia delle Entrate Riscossione potrà disporre il fermo amministrativo.

In alternativa, a garanzia del proprio credito e ammesso ci sia capienza, in relazione al presumibile valore del bene, il concessionario potrebbe iscrivere ipoteca di secondo grado sul veicolo.

Inutile aggiungere, per concludere, che il terzo creditore, per poter iscrivere ipoteca sul veicolo di proprietà del debitore, deve essere in possesso di un titolo esecutivo: cioè un decreto ingiuntivo, una sentenza, una cambiale non pagata alla scadenza o un assegno emesso senza adeguata copertura.


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