La risposta al quesito è affermativa: infatti, l’Agenzia delle Entrate svolge, per legge, un’attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasferire successivamente all’Inps. In caso di mancato pagamento l’Inps procede autonomamente, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti.
In altre parole, si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale.
Tanto è vero che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (regolata dal decreto legislativo 46/1999, art. 24, comma 3), è intervenuto più volte il giudice di legittimità precisando che l’accertamento a cui la norma si riferisce non è solo quello eseguito dall’INPS, ma anche quello operato da Agenzia delle entrate.
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