Tullio Solinas

Con le dimissioni posticipate presentate ed accettate, entrambe le parti contraenti hanno inteso assicurarsi dei vantaggi reciproci: la parte datrice avrebbe visto garantita la prestazione lavorativa del dipendente sino al 31 dicembre 2019; quest’ultimo avrebbe avuto la possibilità di fruire della controprestazione retributiva e della prosecuzione dei versamenti contributivi sino a tale data.

Venendo, purtroppo a mancare, seppur per causa di forza maggiore, la controprestazione da parte del lavoratore dipendente, cade una delle condizioni contrattuali subordinate all’esecuzione del contratto: ne discende che nulla è dovuto dall’azienda agli eredi del dipendente defunto a meno che fra le clausole dell’impegno sottoscritto non fosse stata esplicitamente prevista la corresponsione agli eredi dell’incentivo all’esodo in ipotesi di premorienza del lavoratore rispetto alla data concordata di effettive dimissioni.

Su un’analoga fattispecie, e con esito concorde a quanto appena esposto, si è anche pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza 23396/2019.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.