Marzia Ciunfrini

Per uscire dal circolo vizioso, in cui suo malgrado, è caduto, non ha altra scelta: deve denunciare l’addetto al recupero crediti che mensilmente si presenta a casa sua per riscuotere la cambiale in scadenza e il creditore per cui egli lavora.

Deve, pertanto recarsi presso il più vicino posto di forze dell’ordine e denunciare la società di recupero crediti per usura e l’addetto alla riscossione domiciliare per usura, estorsione e minacce, comunicando anche la data di prossima scadenza della cambiale.

Infatti, ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che l’accordo stragiudiziale intervenuto fra le parti e connotato da usura sia stato accettato dal debitore senza subire pressioni, poiché la ratio dell’incriminazione si incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione stessa.

Inoltre, il reato di usura o di estorsione possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate successivamente all’accordo usurario, anche al solo fine di ottenere il pagamento del capitale a debito e degli interessi usurari pattuiti (Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 38551/2019).


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