Ludmilla Karadzic

Si prescrive in un quinquennio, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi: quindi, se la pretesa della banca non atteneva a sconfinamenti in conto corrente o affidamenti non rientrati, ma solo ai canoni per il servizio business, allora l’esigibilità del credito per i corrispettivi non pagati e richiesti nel marzo 2014 è ad oggi prescritta.

A meno che dal marzo 2014 al marzo 2019 la banca, o il concessionario del credito ceduto, non abbia notificato, alla residenza del debitore, titolare della ditta individuale chiusa, una raccomandata A/R di rinnovo della richiesta di pagamento del credito rimasto insoddisfatto.

Si ricorda, a questo proposito, che una raccomandata con avviso di ricevimento si considera correttamente notificata, anche all’insaputa del debitore, decorsi 10 giorni dalla data di inizio giacenza presso l’ufficio postale, quando il destinatario risulta temporaneamente irreperibile presso il luogo di residenza e non è possibile consegnare la missiva a familiari o al portiere e quando l’avviso di giacenza, lasciato dal postino vada, come spesso accade, smarrito. E, quindi, poco vuol dire che il debitore destinatario asserisca di non aver ricevuto alcuna comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione.

Per venire a capo del problema, il debitore può inviare una raccomandata AR in piego al creditore, dichiarandosi disposto ad adempiere all’obbligazione in sede stragiudiziale, purché la controparte dimostri, esibendo le ricevute postali, la notifica delle eventuali comunicazioni di rivendicazione del credito intervenute prima del decorso dei termini di prescrizione.

Per quanto riguarda il mancato preavviso di iscrizione in centrale rischi, sempre nell’ipotesi che non ci siano state raccomandate notificate per compiuta giacenza, il segnalato può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario per chiederne la cancellazione e l’eventuale risarcimento danni, purché dimostrabile.

In questo caso, bisognerà, tuttavia, procedere al buio con il rischio che, in sede arbitrale del contenzioso, il segnalante dimostri di aver correttamente notificato al debitore il necessario preavviso.


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