Ludmilla Karadzic

Il suo comportamento da debitore è ineccepibile, ma sta confidando nel fatto che la comunicazione fra la banca designata al pagamento ed il creditore beneficiario non vada incontro ad equivoci o intoppi (non sarebbe la prima volta che un malinteso fra creditore e banca si risolvesse in gravi conseguenza per il debitore incolpevole). La banca, infatti, in caso di scadenza del titolo, senza che venga effettuato il pagamento da parte del debitore, è obbligata, per legge, a protestare la cambiale, pena la richiesta di risarcimento danni da parte del beneficiario. Lei si troverebbe così, senza colpa, ad essere iscritto nel Registro Informatico dei Protesti (RIP), specie se al momento dell’emissione delle cambiali, come di solito purtroppo avviene, non ha indicato la data di scadenza di ciascuna (un addetto della società creditrice prende la cambiale e ne pospone la data, mette all’incasso il titolo cambiario senza avvertire il funzionario di banca del problema intervenuto, lei non paga perché non ne sa nulla e sta ancora interagendo con un altro impiegato che le consiglia di attendere pazientemente e la cambiale viene protestata).

Il consiglio è pertanto quello di inoltrare senza indugio (in giornata) una raccomandata uno (in piego senza busta) di diffida al creditore intimandolo a mettere all’incasso la cambiale originale in scadenza, lamentando i disservizi in cui è stato coinvolto e minacciando azione legale di risarcimento danni in caso di protesto del titolo.
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