Tullio Solinas

La giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, da ultima sentenza 9273/2019) ha ribadito il principio secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali (la srl è una società di capitali) sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Ha, inoltre, individuato, in capo al soggetto che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di fornire la prova del vincolo di subordinazione, cioè l’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

In pratica, ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente l’INPS terrà conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adottata dall’Istituto, quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari.

È necessario, peraltro, che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società che abbia fonte diversa dal soggetto titolare della carica di amministratore.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.