Marzia Ciunfrini

E’ preliminarmente necessaria l’azione giudiziale finalizzata al disconoscimento di paternità del soggetto che ha riconosciuto la bambina, naturalmente esercitata da quest’ultimo: in pratica, il padre che ha riconosciuto la bambina deve provare che egli presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle della presunta figlia, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità (applicazione analogica dell’articolo 235 del codice civile).

L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dalla figlia che ha raggiunto la maggiore età, ma non si può limitare ad una dichiarazione della madre.

Quindi si tratta di una situazione senza uscita, se chi ha riconosciuto la bambina è il vero padre biologico.

Una volta che sia stata accolta la richiesta giudiziale di disconoscimento, la bambina può essere riconosciuta dal nuovo compagno della madre ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254 del codice civile: il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Inoltre, il riconoscimento della bambina che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento della bambina che non abbia compiuto i quattordici anni, invece, non può avvenire senza il consenso della madre che abbia già effettuato il riconoscimento.

Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il padre che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso della madre sia stato rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso alla madre. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza, che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore. La competenza è del tribunale ordinario.


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