Sempre in merito alla ingiunzione qui https://www.laleggepertutti.it/118801_ingiunzione-del-comune-per-pagamento-di-multe-4-motivi-di-nullita leggo che: La legge [4] infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. questa è la fonte: [4] Art. 3 co. 3, D.L.Vo n. 241/1990 sulla “ Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vorrei sapere se dalle informazioni fornite in merito alla mia situazione quanto scritto sopra può essere preso in considerazione.
Quella da lei citata è un’ottima e puntuale enunciazione (teorica) sull’obbligo della Pubblica Amministrazione di motivare i propri provvedimenti: peccato che la stessa norma non dichiari assolutamente nulli gli atti che violino l’articolo 3 della legge 241/90: ne discende che, basando l’impugnazione dell’ingiunzione sulla sola circostanza che i due verbali – peraltro correttamente notificati in passato e pur indicati in motivazione – non siano stati allegati all’ingiunzione, comporterà, al massimo, la richiesta alla controparte di esibirli, con successivo rigetto dell’impugnazione e spese giudiziali a carico del ricorrente (oltre alla parcella per l’avvocato che, eventualmente, è stato chiamato ad assistere l’ingiunto).
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 26843/2018 e citiamo solo l’ultima in tal senso, ha stabilito infatti che, in materia di cartelle esattoriali o di ingiunzioni fiscali concernenti sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, l’impugnazione di tali atti deve fondarsi su doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria o all’omessa notifica dei verbali sottostanti (cosiddetti atti presupposti).
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