In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale, la sanzione applicabile è pari alla metà dell’importo massimo (edittale) previsto dalla legge per quella violazione: poichè il minimo (edittale) richiesto con il verbale è grosso modo il 25% del massimo (edittale) applicabile per la violazione, la sanzione, in pratica, raddoppia.
Dal 61.mo giorno successivo alla notifica del verbale, qualora il destinatario della sanzione non abbia presentato ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, decorrono, sulla pretesa rimasta inevasa, gli interessi semestrali nella misura del 10% fino alla data di emissione dell’ingiunzione fiscale, a cui segue l’affidamento della riscossione coattiva al concessionario e la notifica dell’atto.
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