Ornella De Bellis

A nostro sommesso parere, il suo avvocato ha perfettamente ragione: vero è che l’articolo 337 sexies del codice civile, stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli; che dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà; e che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Tuttavia, il volontario allontanamento dalla casa familiare assegnata a un genitore collocatario della prole minorenne è circostanza assai diversa dal caso, come quello in esame, in cui l’allontanamento è stato attuato in epoca antecedente alla proposizione del giudizio.

In altre parole, secondo noi, il fatto che sua moglie e le due figlie si siano allontanate dalla residenza familiare, per ragioni di intollerabilità di una serena convivenza, non pregiudica in alcun modo l’assegnazione della casa familiare in capo alla genitrice affidataria della prole.

Si può dire, in sostanza, che l’allontanamento dalla casa familiare di sua moglie è stato determinato proprio da esigenze di tutela della prole, e poichè la casa in cui le figlie sono cresciute costituisce la dimora ideale per la prosecuzione della loro crescita, credo che il giudice assegnerà, comunque, la casa coniugale alla signora, nel precipuo interesse delle due figlie minori.


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