Tullio Solinas

In una SNC, Società in Nome Collettivo (società di persone), i soci rispondono delle obbligazioni sociali sussidiariamente, illimitatamente e solidalmente: nel senso che il creditore sociale, una volta escusso il patrimonio della società, in modo infruttuoso o parziale, può aggredire il patrimonio personale di uno qualsiasi dei soci, in modo illimitato.

A fronte di questo evidente svantaggio, la costituzione e la tenuta della contabilità di una snc sono relativamente semplici. Infatti, le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie non sono complicate, i costi di costituzione e di gestione sono contenuti, la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci.

In una SRL, Società a Responsabilità Limitata (società di capitali), invece, i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo con la quota di capitale sottoscritta, c’è dunque una netta separazione fra il patrimonio personale e quello sociale detenuto per quota.

Per contro, il vantaggio della responsabilità patrimoniale per il socio si paga con gli adempimenti burocratici e fiscali, che sono più numerosi e complessi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa per una società di persone: inoltre, le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, il che comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi.

Peraltro, va precisato che i debiti personali del socio (nella fattispecie i carichi debitori esattoriali in sospeso con Equitalia) in nessun caso si trasferiscono alla società, sia essa srl o snc: il creditore personale del socio potrà agire esclusivamente pignorando ed espropriando, in entrambe le ipotesi, la quota di proprietà detenuta dal socio debitore nella compagine sociale.

Pertanto, le valutazioni sulla convenienza di costituire una srl o snc con la partecipazione di un debitore vanno effettuate in prospettiva futura.

Peraltro, potrebbe emergere l’opportunità, per un soggetto debitore, di non entrare personalmente e direttamente nella compagine sociale; specie qualora il socio fosse suscettibile di un eventuale. incombente, provvedimento giudiziale di pignoramento ed espropriazione del patrimonio personale: il che si tradurrebbe, negativamente, nell’affidabilità creditizia (ad esempio, nei rapporti con i fornitori) dell’intera società, con segnalazione (e permanenza decennale) negli archivi delle società specializzate nel raccogliere, gestire e rivendere informazioni commerciali, provenienti da fonti pubbliche, sui soci delle imprese censite nell’apposito registro delle Camere di Commercio.


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