L’articolo 59 del decreto legislativo 507/1993 stabilisce, fra l’altro, che se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o é effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, relative alle distanze e capacita’ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e’ dovuto nella misura ridotta. E che, nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e’ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Il principio di legge è stato recentemente ribadito anche dai giudici della Corte di cassazione con ordinanza 22767/2019.
In particolare i giudici hanno stabilito che il Comune è responsabile del mancato servizio e a nulla vale eccepire che la responsabilità dei disagi al cittadino sia imputabile ad enti privatistici municipalizzati esterni (nella fattispecie l’AMA).
Naturalmente, l’inefficienza del servizio di smaltimento rifiuti deve essere dimostrato attraverso la preventiva notifica di diffide al Comune (via raccomandata AR) e la successiva raccolta di prove testimoniali, rese per iscritto dagli utenti di zona, che documentino e accertino il perdurare di gravi violazioni nella raccolta dei rifiuti solidi urbani.
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