Ornella De Bellis

Si tratta di un problema assai frequente: una possibile soluzione consiste nel chiedere al giudice tutelare la nomina a curatore dell’eredità beneficiata di uno dei due coeredi che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario (con l’assenso esplicito dell’altro coerede), nell’apertura di un semplice conto corrente esclusivamente intestato al coerede nominato curatore e nella successiva comunicazione al giudice delle coordinate del conto corrente destinato a raccogliere eventuali proventi della liquidazione dei beni immobili lasciati dal defunto e a svolgere, quindi, le funzioni di conto corrente riservato all’eredità beneficiata.

Naturalmente, il coerede curatore diventa onerato dell’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare di qualsiasi movimento effettuato sul conto corrente personale che surroga quello associato all’eredità beneficiata, con le conseguenze civile e penali che ne derivano.

In questa ottica si inserisce il conto corrente intestato all’eredità beneficiata, che è un normale conto corrente intestato all’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario sul quale devono essere accreditati, tutti ed esclusivamente, i proventi generati dai beni inclusi nell’inventario (canoni di locazione di unità abitative, canoni di affitto di locali commerciali e/o industriali, interessi maturati in conto corrente, cedole obbligazionarie ed azionarie, proventi derivanti dalla liquidazione di beni immobiliari e mobiliari) con, un eventuale conto di deposito collegato sul quale depositare i titoli di credito, azionari e/o obbligazionari non ancora liquidati, lasciati in eredità dal defunto ed attribuiti all’erede che ha accettato con beneficio di inventario. In questo modo, l’erede che ha accettato con beneficio di inventario manterrà distinto il proprio patrimonio anche dai frutti dei patrimonio del defunto. L’estratto del conto corrente dell’eredità beneficiata, insieme all’inventario e agli atti che dimostrano l’avvenuta liquidazione dei beni inventariati, potranno essere opposti ai creditori qualora l’erede, che ha accettato con beneficio di inventario, voglia dimostrare l’effettivo esaurimento del patrimonio beneficiato e dei suoi eventuali frutti.


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