Nel caso di cessione a terzi di una abitazione oggetto dell’agevolazione prima casa entro il quinto anno successivo al suo acquisto, il contribuente non decade dal beneficio qualora la vendita avvenga nei termini di una separazione coniugale e non si acquisti una nuova abitazione entro l’anno (Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2019).
In altre parole, in materia di decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporti la decadenza dal relativo beneficio.
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