In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento della prima rata del premio, l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione la disposizione dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (articolo 1901 del codice civile).
Ne consegue che ove la rata del premio successiva alla prima sia stata pagata dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici, la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento.
Il concetto è stato confermato e ribadito in più occasioni dai giudici della Corte di cassazione (sentenze/ordinanze 13545/2006, 23149/2014, 26104/2016, 9182/2018, 22543/2019).
Pertanto, per ottenere l’indennizzo deve denunciare il conducente del veicolo responsabile del sinistro all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 193 del Codice della strada (obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile), e poi rivolgersi all’impresa designata dal Fondo di garanzia delle Vittime della Strada (FGVS).
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