Ludmilla Karadzic

Purtroppo non potrà evitare la trattenuta sul rateo di pensione, che sarà pari al 20% della quota mensile, al netto delle tasse, eccedente il minimo vitale.

A partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro: trattandosi di una misura di sostegno al reddito ed essendo l’importo erogato necessariamente minore del minimo vitale (valorizzato come importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà), l’assegno sociale risulta assolutamente non pignorabile.

La pensione, dunque, potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 687 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

In soldoni, tenendo conto che la parte della sua pensione eccedente il minimo vitale ammonta a 1113 euro, dovrà rinunciare ad ulteriori 223 euro circa al mese.

Il giudice, nell’assegnare la percentuale della pensione al creditore procedente non può, anche se lo volesse, tener conto della particolari situazioni economiche in cui versa il debitore sottoposto ad azione esecutiva (numero di persone del nucleo familiare a carico, importo del canone di locazione, precedente cessione del quinto), ma deve solo vigilare sul fatto che la somma dei prelievi per pignoramento, anche concorrenti, e della ritenuta per cessione del quinto, insieme non impegnino più della metà del rateo mensile percepito dal pensionato debitore.

Per chiudere definitivamente con le azioni esecutive delle tre finanziarie di cui è debitore, che prolungherebbero all’infinito la trattenuta sulla pensione, e si rifletterebbero anche sugli eredi in caso di premorienza del pensionato, può tentare la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: in pratica, il giudice del sovraindebitamento nominerebbe un liquidatore per la vendita dei terreni di sua proprietà: nel frattempo non correrebbe il rischio di ipoteca o di espropriazione forzata (e conseguente vendita all’asta) da parte dei creditori.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di piano del consumatore, con liquidazione volontaria dei beni del debitore, presso il Tribunale territorialmente competente.


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