Giorgio Martini

Se il decesso del creditore procedente interviene dopo la notifica del pignoramento al debitore esecutato, l’avvocato del creditore defunto può continuare l’azione esecutiva (nell’interesse degli eredi).

Il problema potrebbe sussistere se, e solo se, il decesso del creditore procedente avvenisse prima della notifica del pignoramento: in tale ipotesi, sarebbe necessario agli eredi del creditore procedente defunto conferire un nuovo mandato al legale, acquisire un nuovo titolo esecutivo e procedere nuovamente all’avvio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore.

Questo, perché, nel caso di espropriazione forzata non si tratta di continuare nella gestione della lite, per conto della parte defunta o divenuta incapace, bensì di iniziare un nuovo processo, la valutazione delle cui convenienza od opportunità non può essere rimessa ad una scelta altrettanto discrezionale del difensore incaricato dal creditore defunto (Cassazione sentenza 8959/2018).

Per quanto attiene il diritto di abitazione, esso riguarderebbe esclusivamente il caso in cui tale diritto fosse stato concesso dall’Autorità giudiziaria in seguito a sentenza di divorzio o separazione e l’immobile sottoposto ad espropriazione fosse stato acquistato da terzi debitori esecutati direttamente dal proprietario obbligato al mantenimento della famiglia.


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