Piero Ciottoli

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 20554/2019i ha ribadito che tutte le controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l’immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato.

In altre parole, ai fini della determinazione del giudice competente per l’emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione, il criterio della materia prevale su quella del valore.


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