Roberto Petrella

Il problema si pone, evidentemente, per la DSU/ISEE minorenni, finalizzata ad ottenere le prestazioni sociali previste dalla legge per i figli minori di 18 anni.

Si può fare in modo di evitare che il reddito del proprio nucleo familiare tenga conto del (virtuale) contributo fornito dal padre naturale non convivente, anche attraverso la componente aggiuntiva, quando quest’ultimo non contribuisca nei fatti al mantenimento del figlio minorenne, presentando, ai Servizi Sociali del Comune in cui il nucleo familiare risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra padre naturale non convivente e figlio minorenne.

A questo punto la DSU Isee del nucleo familiare in cui è inserito il figlio minorenne terrà conto solo dei redditi e del patrimonio della madre (e, nella fattispecie, del nuovo compagno convivente).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.