Genny Manfredi

L’articolo 2 del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), al comma 5 dispone che l’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito ISEE corrente e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

In base all’articolo 9 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) appena citato, il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale (nella fattispecie il reddito di cittadinanza) ha diritto ad ottenere l’ISEE corrente (invece dell’ISEE ordinario) quando sia intervenuta, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

  1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attivita’ lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Conviene pertanto richiedere l’ISEE corrente e verificare se sussistono tutti i presupposti per accedere al reddito di cittadinanza.

Con l‘ISEE corrente, infatti, concorrono all’indicatore solo i redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.


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