La Corte di Cassazione, con sentenza della sezione penale 26888/2019, ha stabilito che non sussiste un obbligo personale in capo al passeggero di sollecitare o addirittura imporre al conducente di prestare il necessario soccorso alle vittime.
Tuttavia, se emerge dalle indagini che il passeggero non si sia limitato a rimanere neutro rispetto alla situazione, ma abbia addirittura incitato il guidatore a fuggire, allora entrambi rispondono, a titolo di concorso (articolo 110 del codice penale), dei reati previsti dall’articolo 189 del Codice della strada, per omissione dell’obbligo di fermarsi e per omissione di soccorso (reclusione da quattro a dodici mesi, sanzioni amministrative accessorie fra cui la sospensione della patente, oltre alla possibilità di essere imputato per omicidio colposo, in caso di decesso dell’investito e rivalsa della compagnia assicuratrice in sede civile, nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.