Molto dipende dalle clausole del contratto di garanzia: se è previsto il beneficio di escussione per il garante (il fondo di garanzia), la banca dovrà prima tentare l’azione esecutiva nei confronti del debitore principale (lei) per il 100% del debito residuo: qualora i pignoramenti sui beni di proprietà del debitore principale risultassero infruttuosi, la banca potrà chiedere al fondo di garanzia il rimborso dell’80% del debito residuo (o rimasto insoddisfatto a seguito delle azioni esecutive avviate). Successivamente il fondo di garanzia eserciterà il diritto di rivalsa sul debitore principale.
Qualora, invece, nel contratto stipulato fra creditore e fondo di garanzia, non sia previsto il beneficio di escussione, allora la banca chiederà un decreto ingiuntivo per il 20% del debito residuo e il rimborso al garante per il rimanente 80%. In un tale scenario, convergeranno le azioni esecutive avviate da banca e fondo di garanzia, nei confronti del debitore principale, finalizzate al recupero di quanto non rimborsato dal creditore principale.
Insomma, per il debitore principale cambia poco in ogni caso.
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