Banche e finanziarie, soggetti a vigilanza della Banca d’Italia, sono obbligati, per legge, a comunicare mensilmente alla Centrale Rischi CR il totale dei crediti verso i propri clienti: si tratta dei crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito). La classificazione a sofferenza è il risultato dell’autonoma valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. L’appostazione a sofferenza della posizione debitoria confluisce quindi in CR Bankitalia qualsiasi sia l’importo del credito.
Solo dopo il passaggio a perdita del credito, al netto di quanto realizzato con la cessione a terzi, o il rimborso parziale dopo la scadenza del piano di ammortamento con rinuncia al residuo ex articolo 1236 del codice civile, o il il rimborso integrale dopo la scadenza del piano di ammortamento, la posizione non potrà più essere aggiornata e non sarà più visibile a banche e finanziarie decorsi i tre anni dalla data di ultimo aggiornamento: la posizione verrà oscurata (i dati non vengono, in realtà, mai cancellati).
Quindi, per le posizioni ancora oggi rilevate in Centrale Rischi bisogna individuare la data dell’ultimo aggiornamento (cessione del credito e passaggio a perdita della differenza fra credito residuo e corrispettivo di cessione) effettuato dal creditore originario e attendere, pazientemente, che trascorrano 36 mesi da quella data per vedere scomparire la segnalazione.
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