Giorgio Valli

Non è tenuto a pagare, in quanto erede, sanzioni amministrative e gli interessi di ritardato pagamento per la tassa automobilistica evasa dal defunto.

Infatti, l’articolo 8 del decreto legislativo 472/1997 sancisce l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi e che, quindi, l’obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi.

In pratica, gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dal defunto, ma non le sanzioni e le soprattasse.

Al pagamento delle tasse di successione sono obbligati solidalmente tutti gli eredi per l’intero ammontare dovuto e nel limite del valore della propria quota ereditaria.


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