Il combinato disposto dell’articolo 515 del codice di procedura civile e dell’articolo 62, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che gli strumenti (veicolo), per l’esercizio della professione (agente immobiliare) del debitore, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (anche se l’attività è svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro).
Al successivo comma 1 bis dell’articolo 62 del DPR 602/1973 viene precisato che, nel caso di pignoramento di un veicolo funzionale all’esercizio della professione del debitore, la custodia e’ sempre affidata al debitore stesso ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Pertanto, non le resta che affidarsi ad un avvocato per presentare ricorso al giudice delle esecuzioni, presso il Tribunale territorialmente competente, ex articolo 615 del codice di procedura civile per eccepire la pignorabilità del bene oggetto di azione esecutiva nei limiti del quinto del suo valore di mercato e, soprattutto, ottenere la custodia del veicolo per almeno trecento giorni, prima dell’eventuale vendita all’asta. Non è più possibile, a questo punto, esperire un ricorso amministrativo all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Successivamente, si potrà ricorrere all’istituto della conversione del pignoramento (articolo 495 del codice di procedura civile) consegnando al creditore procedente i 4 mila euro necessari per estinguere l’azione esecutiva. Infatti, il citato articolo prevede che prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate (il quinto del valore commerciale della propria auto funzionale all’esercizio della sua professione) una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo (massimo) che verrebbe assegnato al creditore in caso di vendita all’asta del veicolo.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.