Giorgio Valli

L’articolo 2945 del codice civile dispone che, per quanto riguarda una società a responsabilità limitata (srl), approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione, con l’ordinanza 15474/2017, secondo la quale, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’articolo 2495, comma 2, del codice civile, implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.

Riassumendo, sempre in relazione a società di capitali, quale è la srl, gli atti impositivi, eventualmente, notificati alla società di capitali estinta devono considerarsi inesistenti e privi di ogni effetto giuridico; la cancellazione/estinzione della società ha, infatti, come effetto la preclusione per l’Agenzia delle Entrate di emanare o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori nei confronti di un soggetto estinto. Tuttavia, i creditori sociali, compreso l’erario, potranno comunque far valere la loro pretesa sia nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione), che nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi.

Per quanto riguarda quello che lei definisce impropriamente “reato di prosecuzione“, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i soci di una società a responsabilità limitata succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

In altre parole, qualora l’estinzione della società avvenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, con eventuale prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile.

Per finire, va ricordata la responsabilità patrimoniale nei riguardi di debiti fiscali per soci, liquidatori ed amministratori di società in carica al momento dello scioglimento della società, così come identificata dall’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, ai sensi del quale i liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

In sostanza, è stato sancito che laddove i liquidatori e gli amministratori non dovessero dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari (a nulla rilevando l’intervenuta estinzione della società), essi stessi saranno tenuti a rispondere in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti erariali che avrebbero trovato capienza in sede di liquidazione.

In altre parole, liquidatori ed amministratori non possono distribuire somme ai soci se prima non sono state assolte le obbligazioni tributarie.


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