Giuseppe Pennuto

L’opposizione deve essere proposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 150/2011, a norma del quale, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro: l’opposizione, pertanto, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

Così come stabilito nella sentenza 22080/2017 della Corte di cassazione – sezioni unite civili – e sempre nell’ipotesi che il verbale di multa non sia stato notificato nei 90 giorni successivi all’accertamento della violazione, neanche per compiuta giacenza (presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale).

Infatti, se l’amministrazione, che è onerata della relativa prova, non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Qualora, invece, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notifica del verbale, l’opposizione verrà dichiarata inammissibile.

Per finire, se la cartella esattoriale risulta notificata oltre il quinquennio dalla data di accertamento della violazione, l’opposizione può essere esperita innanzi al giudice delle esecuzioni ex articolo 615 del codice di procedura civile, per eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme pretese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981.


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