Annapaola Ferri

Il problema è che, a causa della dimenticanza, qualcuno ha utilizzato indebitamente i servizi di fonia e di collegamento al web via ADSl dopo la chiusura dell’attività di suo padre, senza disdetta al fornitore dei servizi.

Comunque, per le bollette del 2013 e quelle dei primi mesi del 2014, in assenza di comunicazioni scritte interruttive dei termini di prescrizione, va valutata l’esigibilità del credito vantato.

Analoga considerazione va svolta per le bollette successive, se il primo contatto con il debitore erede non rinunciante si è realizzato telefonicamente.


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