Ludmilla Karadzic

Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti (o tirocinanti), è necessario aver conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche (articolo 3, comma 2, lettera d, della Legge 12/1979).

La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata al Consiglio provinciale in cui è iscritto il professionista affidatario e deve contenere l’indicazione del titolo di studio posseduto dal tirocinante nonché la dichiarazione del professionista affidatario che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio, intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla normativa vigentee.

La procedura di attestazione di compiuto tirocinio è quindi definita sia dalla legge e dal regolamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Come avrà certamente compreso, il tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro può essere iniziato solo dopo aver conseguito il diploma di laurea indicato all’articolo 3, comma 2, lettera (d), della Legge 12/1979.


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