Giorgio Valli

Va sottoposta a imposta sul reddito solo la plusvalenza rispetto al prezzo d’acquisto: l’articolo 17, comma 1, lettera g), del testo Unico sulle Imposte dei redditi prevede, invece, che tali plusvalenze, conseguite da persone fisiche nell’ambito di im­prese commerciali (e quindi da imprenditori individuali) siano tassate separatamente, a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili quali componenti del reddito di impresa (principio di competenza), qualora l’impresa commerciale sia stata detenuta, dal venditore, per più di cinque anni.


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