Giuseppe Pennuto

Gli agenti della polizia municipale hanno torto marcio: infatti, anche i giudici della Corte di cassazione, con la recente sentenza 6359/2019, hanno ribadito il concetto secondo il quale non può valere il principio della presunzione di uso pubblico della strada privata, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche, e che non può assolutamente applicarsi la presunzione di strada aperta al pubblico per un tratto privo di marciapiede e senza uscita (il cosiddetto vicolo cieco).

Pertanto, a nostro parere, la macchina può essere lasciata in sosta su una strada privata cieca e non dotata di marciapiede, senza alcun rischio di essere sanzionati per la mancata copertura del veicolo con polizza per la responsabilità civile auto.


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