Marzia Ciunfrini

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza 6509/2017 ha stabilito che l’ingresso nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne, beneficiario di un assegno di mantenimento corrisposto dal genitore divorziato obbligato, che riesce ad ottenere, così, una retribuzione seppur modesta, ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore onerato; inoltre, la successiva, eventuale, perdita dell’occupazione come pure il successivo andamento negativo dell’occupazione stessa, non comporta la revivescenza dell’obbligo al mantenimento.


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