Rosaria Proietti

L’articolo 1260 del codice civile è molto chiaro in proposito: Il creditore (il danneggiato nella fattispecie) può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (la compagnia di assicurazione), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (ad esempio, il credito alimentare non è cedibile) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (d esempio, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio del tribunale davanti cui la controversia è pendente). La norma civilistica non prevede altre limitazioni.

Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità (da ultima Corte di cassazione ordinanza 21765/2019) ha escluso che dal debitore (la compagnia di assicurazione) posta essere eccepita al cessionario (l’auto carrozzeria) l’omessa autorizzazione all’attività creditizia, precisando che è del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato (o deve effettuare) le riparazioni.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la cessione in esame costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.

Per finire, l’articolo 149 bis del decreto legislativo 209/2005, prevede il pagamento da parte della compagnia di assicurazione, previa presentazione della fattura emessa dall’impresa che ha eseguito le riparazioni.

Quindi può comunicare al suo carrozziere quanto qui esposto perchè possa rispondere al diniego opposto dalla società assicuratrice del veicolo, e, qualora il cessionario dovesse insistere nell’intenzione di pretendere il corrispettivo per le riparazioni già effettuate e di non procedere agli altri interventi concordati, non le resta che citare, con il supporto di un avvocato, innanzi al giudice di pace sia il carrozziere che la compagnia di assicurazioni.


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