Con l’ordinanza 2466/2019 i giudici della cassazione hanno stabilito che la formazione di una nuova famiglia è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’ex coniuge il quale, legittimamente, «può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.
La convivenza more uxorio, ai fini della formazione di una famiglia di fatto, non può essere celata da dichiarazioni di parte, rese agli uffici anagrafici, circa l’inesistenza di rapporti affettivi fra i due soggetti che vanno a risiedere nella medesima unità abitativa e nemmeno dal mantenimento di residenze anagrafiche differenti per i due soggetti che, invece, convivono nella medesima unità abitativa.
L’ex marito, per ottenere la riduzione, o la revoca, dell’assegno divorzile, potrà fare affidamento, per giustificare la propria richiesta e dimostrare la formazione di una famiglia di fatto da parte dell’ex consorte, su elementi univoci e concordi che derivino da prove testimoniali o frutto di indagini investigative.
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