Giorgio Valli

E’ possibile fruire di una detrazione del 50% delle spese sostenute, nelle singole unità abitative, per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (se la caldaia a condensazione è anche dotata di sistema di termoregolazione evoluto, la detrazione sale al 65%).

Inoltre, l’agevolazione fiscale della detrazione del 50% si estende anche alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La detrazione sale al 65% relativamente alla spesa sostenuta per l’acquisto e la posa in opera di micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate per l’acquisto, l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti. L’entità della detrazione dipende dalla tipologia del dispositivo che viene sottoposto a controllo.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’unità abitativa (proprietario, usufruttuario, detentore del diritto di abitazione), gli inquilini e coloro a cui è stato concesso l’immobile in comodato.

Se hanno sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi, può fruire dell’agevolazione il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato.


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