In generale, il viaggiatore può recedere dal contratto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard ragionevoli per il recesso, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Tuttavia, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie(come nella fattispecie) verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il tour operator deve, nelle ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, procedere a tutti i rimborsi delle eventuali anticipazioni del cliente consumatore.
Si tratta di quanto prevede l’articolo 41 del Codice del turismo (decreto legislativo 79/2011).
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