Tullio Solinas

L’articolo 2 comma 26 della legge 335/1995 dispone che sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata INPS, anche i lavoratori dipendenti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

Il successivo comma 22 del citato articolo di legge precisa poi che il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 é dovuto in misura percentuale, rispetto al reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale.

Per il 2019 la percentuale, dovuta alla gestione separata dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nella fattispecie, lavoro dipendente part time) è stata fissata al 24% del reddito percepito da attività d’impresa.

L’iscrizione alla gestione speciale INPS per commercianti ed artigiani è obbligatoria per i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all’attività dell’azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro (anche di amministratore).

Il reddito imponibile del socio unico deriva dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

L’aliquota di contribuzione sul reddito imponibile (eccedente il minimale) è sempre fissata al 24%.


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