Molti italiani, per riuscire a godersi qualche giorno di relax in un luogo di villeggiatura, si sono affidati a tour operator, con delle offerte tutto compreso.
Purtroppo però, non sempre la vacanza si svolge come previsto, a causa di gravi inadempienze degli organizzatori.
In questi casi, per ottenere un rimborso, è bene:
- entro 10 giorni dal rientro, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi o al tour operator
- conservare, in ogni caso, il catalogo, la documentazione di viaggio e la documentazione comprovante l’eventuale inadempimento del tour operator.
Il suddetto termine dei 10 giorni, secondo la Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. 297/2011, non determina la prescrizione del diritto ad essere risarciti che può ritenersi tale sono dopo 1 anno dal rientro che arrivano a 3 se si tratta di danni alla persona. Se invece il reclamo riguarda il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose.
I pacchetti turistici che prevedono ad esempio volo + soggiorno, sono regolati dal Decreto Legislativo n. 79/2011, Codice del turismo che prevede che in caso di disservizi imputabili al tour operator, all’hotel, alla compagnia aerea o all’agenzia dei viaggi, la possibilità per il viaggiatore di presentare un reclamo entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro.
Con tale reclamo, oltre alla richiesta di rimborso del danno materiale è possibile richiedere anche il risarcimento da vacanza rovinata.
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