Marzia Ciunfrini

L’assegnazione della casa familiare non può essere disposta per soddisfare finalità diverse dall’esigenza dei figli di mantenere le proprie consuetudini di vita, continuando a coltivare le relazioni sociali nel tempo instaurate: tanto è vero che l’affidamento dei figli minori o dei maggiorenni non economicamente autosufficienti ne costituisce il presupposto.

E’ anche vero, tuttavia, richiesta dalla legge anche la convivenza con i figli affidati, ai fini della conferma dell’assegnazione della casa coniugale, potendo, diversamente, il provvedimento essere revocato (Corte di Cassazione, ordinanza 13295/2014).

Se, però, il figlio continua ad avere un collegamento stabile con l’abitazione in cui convive con il genitore assegnatario (ad esempio tornando a casa nei weekend, in periodi di preparazione agli esami oppure quando non c’è l’esigenza di seguire corsi), nessuna revoca dell’assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta dello studente, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, di recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Corte di Cassazione, ordinanza . 25604/2018).


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