Ove il comodato di un immobile venga stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, esso assume un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale.
L’unica ipotesi in cui il comodante è legittimato a chiedere la restituzione è quella della sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, del codice civile.
Tuttavia, anche in tal caso, come da giurisprudenza consolidata, il giudice adito, dovrà esercitare un controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
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