Giorgio Valli

Secondo l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) costituiscono plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

La plusvalenza va inserita in Dichiarazione dei Redditi e sottoposta a tassazione: se l’immobile nel periodo trascorso dall’acquisto alla vendita è inferiore ai cinque anni, si può evitare di pagare l’imposta sul reddito da plusvalenza se, e solo se, l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.

Ma, attenzione: l’Agenzia delle Entrate può presumere che l’immobile oggetto di compravendita non costituisca abitazione principale per il contribuente venditore e che l’abitazione principale del contribuente venditore si trovi, in realtà, altrove, sulla base di documentazione attestante maggiori costi sostenuti per servizi di energia elettrica, gas e telefono per altra unità abitativa detenuta dal contribuente venditore (Cassazione, ordinanza 18963/2019).

Ricordiamo, a beneficio dei lettori, che costituisce abitazione principale quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente .


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