Giuseppe Pennuto

L’articolo 1 della legge 990/1969 dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile.

Anche l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni, l’articolo 193 del Codice della strada e la giurisprudenza concordano sul fatto che non c’è alcun obbligo di assicurare veicoli che si trovino in aree private, tanto è vero che le polizze RCA stipulate in Italia possono essere sospese nei periodi in cui si prevede di non circolare e riattivate successivamente, per sfruttare anche dopo la loro scadenza naturale la durata residua al momento della sospensione.

Questa è la situazione normativa in Italia, anche se la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un veicolo deve essere coperto da assicurazione RC auto anche quando è fermo in area privata.


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