Quanto le è stato riferito è vero per il coniuge divorziato senza assegno divorzile a carico dell’ex coniuge deceduto: invece, per quanto la riguarda, con l’ordinanza 7464/2019, la Suprema Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale il coniuge separato superstite, ma non divorziato, ha diritto comunque alla pensione di reversibilità anche se, al momento della morte, non era titolare di assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto.
Anzi, i giudici di legittimità, con l’occasione, hanno chiarito che la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
In più, la citata ordinanza precisa che l’articolo 22 della legge 903/1965 richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, solo l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato, e non anche lo stato di bisogno del superstite o che questi fosse a carico del coniuge defunto.
In pratica, concludono i giudici della Corte di cassazione, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.
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